Il pubblico ministero non può rigettare l’istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell’art. 321 c.p.p. Ne consegue che la Corte di https://kobiiwwu520116.daneblogger.com/29267036/an-unbiased-view-of-flagranza-di-reato