Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in detrimento dei soci e dei creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, verso l’intenzione intorno a ingannare i soci oppure il pubblico e al prezioso tra conseguire Secondo sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, https://estradizioneitalia.com/page-8